L’impatto della Quinta Direttiva europea contro il riciclaggio di denaro sui trust, i conti bancari e i beni immobili

Introduzione

Poco dopo il recepimento da parte degli Stati membri dell’UE della Quarta Direttiva europea sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, il Parlamento europeo ha già votato una nuova stesura il 19 aprile scorso (modifica della direttiva (UE) 2015/849).

In seguito agli attacchi terroristici di Parigi e di Bruxelles e agli scandali dei Panama Papers e dei Paradise Papers, l’Unione Europea ha deciso di aggiornare la sua legislazione al fine di aumentare la trasparenza, particolarmente in materia fiscale, e di reagire agli ultimi sviluppi tecnologici (criptovaluta, ecc.). Tutto ciò in barba al rispetto della privacy e al diritto alla tutela dei dati. Purtroppo al giorno d’oggi tutto ciò che non è trasparente viene considerato per forza criminale.

CROCE & Associés SA riassume rapidamente per voi i principali cambiamenti in arrivo:

1) Estensione del campo di applicazione personale della direttiva

D’ora in poi saranno soggetti alla direttiva non solo gli auditor, i periti contabili esterni e i consulenti fiscali, ma anche qualunque persona fornisca un aiuto materiale, un’assistenza o consulenze in materia fiscale come sua attività economica o professionale principale.

Saranno inoltre soggetti ad essa gli agenti immobiliari, anche qualora agiscano in qualità di intermediari per la locazione di beni immobili, ma solo per quanto riguarda le transazioni per le quali il canone mensile sia pari o superiore a 10.000 euro.

La direttiva si applicherà infine ai fornitori di servizi di scambio tra valute virtuali e valute legali, e anche ai depositari, commercianti e intermediari attivi nel mercato dell’arte (gallerie d’arte, case d’aste, porti franchi, ecc.).

2) Registro centrale delle società e dei trust

Oltre agli enti ufficiali abituali (le autorità incaricate della lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, le autorità fiscali, le autorità di sorveglianza degli organismi soggetti, le autorità penali, ecc.), i privati avranno un accesso pubblico al registro degli aventi economicamente diritto delle società operanti nell’Unione Europea.

Nel caso di trust o di organismi analoghi, il registro potrà essere consultato a condizione di dimostrare di avere un interesse legittimo. Ogni Stato membro darà la propria definizione di questa nozione nel proprio diritto interno, essendo stato specificato che il diritto applicabile sarà quello del paese nel quale il trustee vive o ha la residenza. La direttiva precisa già da adesso che intende accordare la qualità di «persona avente un legittimo interesse» ai giornalisti investigativi e alle ONG (Public Eye, ecc.).

Difatti, secondo il testo adottato:

« L’accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva consente alla società civile, anche attraverso le sue organizzazioni e la stampa, di effettuare una valutazione più accurata di queste informazioni e contribuisce a mantenere la fiducia nell’integrità delle operazioni commerciali e del sistema finanziario.

Inoltre può contribuire a combattere l’uso improprio di società, altri soggetti giuridici e istituti giuridici per riciclare denaro e finanziare il terrorismo sia favorendo le indagini che per i suoi effetti in termini di reputazione, dato che tutti coloro che potrebbero effettuare operazioni sono a conoscenza dell’identità dei titolari effettivi.

Ciò facilita anche la tempestiva ed efficiente messa a disposizione delle informazioni agli istituti finanziari e alle autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che si occupano del contrasto di tali reati. L’accesso a tali informazioni gioverebbe inoltre alle indagini sul riciclaggio di denaro, sui reati presupposto associati e sul finanziamento del terrorismo.»

Per quanto riguarda il registro, dovranno essere identificati i disponenti (settlor), i trustee/fiduciari, i guardiani (protector), i beneficiari (o la categoria di beneficiari) ed ogni altra persona fisica che eserciti un controllo in ultima istanza sulla struttura.

Il pubblico, ovvero le persone che hanno un legittimo interesse, dovranno avere accesso almeno al nome, al mese e anno di nascita, al paese di residenza e alla nazionalità del beneficiario effettivo, ed anche alla natura e all’ampiezza degli interessi effettivi detenuti dal beneficiario. Gli Stati membri potranno prevedere un accesso più ampio nella loro legislazione interna.

Nella direttiva si stabilisce che anche qualora il fiduciario/trustee non vivesse o non avesse residenza in uno Stato membro, l’iscrizione al registro centrale sarà obbligatoria presso lo Stato membro nel quale il fiduciario/trustee abbia stabilito relazioni di affari o abbia acquisito un bene immobile a nome del trust o dell’organismo giuridico analogo.

I dati sui beneficiari effettivi saranno accessibili per 5 anni dopo la liquidazione della struttura/società.

Infine, le informazioni verranno condivise e interconnesse tra gli Stati membri grazie alla piattaforma centrale europea istituita dalla direttiva (UE) 2017/1132.

Al fine di diminuire i rischi di frode, di ricatto e di estorsione da parte di terzi malintenzionati, la direttiva prevede l’iscrizione obbligatoria on-line, affinché l’identità della persona richiedente informazioni custodite nei registri possa essere conosciuta, oltre al pagamento di una tassa.

L'UE adotta una nuova direttiva sul riciclaggio di denaro.

3) Registro centrale dei conti bancari e dei beni immobili

La direttiva prevede inoltre la creazione di registri centrali di ricerca dati permettenti l’identificazione in tempo utile di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento e conti bancari identificati con un numero IBAN ed anche casseforti collocate in un istituto di credito stabilito sul relativo territorio.

Ci sarà anche un registro centrale che permetterà l’identificazione di qualunque persona fisica o giuridica proprietaria di beni immobili sul territorio dell’Unione.

4) Altre modifiche legislative

Tra le altre modifiche legislative possiamo citare:

–        La soglia stabilita per identificare i detentori di carte prepagate anonime è stata abbassata da 250€ a 150€.

–        Le nuove regole imporranno alle piattaforme di cambio di valute virtuali (come il bitcoin) e ai fornitori di portafogli di stoccaggio di verificare l’identità dei loro clienti.

–        Criteri più severi per valutare se i paesi non UE presentano un rischio maggiore di riciclaggio di denaro e un esame più approfondito delle transazioni che implicano persone provenienti da paesi a rischio (compresa la possibilità di sanzioni).

–        La protezione degli «informatori» che denunciano un riciclaggio di denaro (compreso il diritto all’anonimato).

5) Prossime tappe

Il testo verrà sottoposto prossimamente all’approvazione del Consiglio dell’Unione Europea. La direttiva rivista entrerà poi in vigore tre giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (GU). Infine, gli Stati membri disporranno di 18 mesi per introdurre la nuova legislazione nel loro diritto interno rispettivo. In termini pratici, questo significa che la scadenza del recepimento cadrà probabimente alla fine del 2019 e che, pertanto, il registro delle società dovrà essere operativo in tale data, quello dei trust all’inizio del 2020 (entro 20 mesi dall’entrata in vigore della nuova direttiva), quello dei conti bancari e delle casseforti a metà 2020 (entro 26 mesi) e l’interconnessione dei diversi registri (trust e società) tra gli Stati membri dovrà essere attiva all’inizio del 2021 (entro 32 mesi).

L’unica questione che resta in sospeso è relativa alla posizione del Regno Unito in questo ambito: difatti la Brexit dovrebbe aver luogo nel marzo 2019, ma l’Unione Europea esige, in cambio del mantenimento del mercato unico, che il diritto europeo resti in vigore in questo paese durante il periodo di transizione, che terminerà probabilmente intorno alla metà del 2021.

Conclusione

La creazione di registri pubblici con le informazioni finanziarie su individui o accessibili a terzi che dimostrino un ipotetico legittimo interesse è una grave limitazione dei diritti fondamentali dell’essere umano e in particolare del suo diritto al rispetto della privacy. Inoltre, in un mondo dominato dal sensazionalismo in cui non si esita a divulgare fake news per distinguersi o per raggiungere i propri scopi, è chiaro che sarà impossibile verificare se le informazioni così raccolte verranno usate in modo regolare, soprattutto da parte dei giornalisti e delle ONG.

In nome della lotta contro il terrorismo, tutta la vita personale della gente verrà esposta pubblicamente. Ma nessuno sembra preoccuparsi di questa deriva, probabilmente perché l’Unione Europea si guarda bene dal diffondere informazioni in merito ma anche perché pochi si sentono realmente coinvolti. Tuttavia non sarà più così quando le autorità o i singoli individui (datori di lavoro, ecc.) verranno a conoscenza del fatto che il signor X consulta uno psichiatra (attraverso il pagamento delle fatture), fa regali alle sue amanti (attraverso bonifici) o che la sua richiesta di prestito è stata rifiutata perché i suoi altri conti sono scoperti.

Queste misure impediscono davvero ai terroristi di colpire i loro bersagli? Quando si nota, ad esempio, il modo in cui la Francia gestisce le sue liste di persone sospette, è legittimo dubitare dell’efficacia di queste nuove norme. Il fisco, dal canto suo, si frega le mani…

Fortunatamente la Svizzera, che non è membro dell’Unione Europea, non è interessata da questa misura eccessiva ed applica sempre un bilanciamento tra il rispetto della sfera privata e l’interesse pubblico dello Stato a sorvegliare ognuno di noi.

New measures to fight mass immigration and unemployment in Switzerland

Introduction

In late 2016, the Swiss Federal Assembly adopted the revision to the Federal Act on Foreign Nationals (LEtr) in order to implement the initiative against mass immigration accepted by the people and the cantons on 9 February 2014 (article 121a of the Constitution (Cst.) and more generally to fight unemployment in our country.

A major feature of the change in the law is a requirement for employers to give notice of vacant positions when the unemployment rate exceeds a certain threshold for the profession in question (based on the 5-figure code from the Swiss Standard Classification of Occupations 2000).

This measure aims to ensure that workers available on the Swiss labour market take up the vacant positions offered, and to fight mass immigration, in particular from the European Union.

Concretely, employers will be required to inform their region’s employment services of vacant positions if the national employment rate for the relevant professional category stands at 5% or more. A transitional threshold of 8% will apply until 31 December 2019. This will give employers and the implementing authorities time to adapt their processes and resources to the new rules.

The Federal Council adopted the changes to the implementing ordinances on 8 December 2017. The new provisions will come into force on 1 July 2018.

Instrument to combat unemployment

The unemployment statistics

Unemployment rates are calculated based on statistics from SECO and measure the number of unemployed workers registered with the regional employment offices.

In 2016, average unemployment stood at 3.6% across all professions and all cantons, according to labour market statistics.

Under the 8% threshold, looking at the 2016 statistics the requirement to communicate vacant positions applies mainly to the construction and hotel sectors. Once the 5% threshold is in place however, 88 profession types out of the 383 listed will be affected. These will include retail employees, drivers, domestic staff and the catering and cleaning sectors.

According to the Federal Council, at the 5% threshold the requirement will apply to around 218,000 vacant positions out of the approximately 700,000 filled each year. With the bar set at 8%, the number will be less than 75,000.

Employers’ obligations and the procedure

The information employers are required to communicate includes:

–        profession sought;

–        activity and specific requirements;

–        location;

–        employment basis (part-time, etc.);

–        start date;

–        contract type: temporary or permanent.

Vacant posts can be communicated via the employment services internet portal, by telephone or in person.

For five working days, information about vacant positions will be accessible exclusively to job seekers registered with the public employment services. Employers will not be permitted to advertise elsewhere (for example, in a newspaper) before the end of this period.

The five days are counted from the day after the employment services confirm receipt of the information. Saturdays and Sundays and national, cantonal and regional public holidays are excluded.

Within three days of receiving complete details of a vacant post, the employment services will send the employer relevant jobseekers’ details, or inform them that no one fitting the profile is available.

Employers themselves will then decide which candidates they consider suitable. There will be no direction on this, and no justification will be required. Similarly, employers will be free to organise their recruitment process as they see fit.

However, they will be required to invite suitable candidates to an interview or skills assessment. If they do not do so, they will have to tell the employment services why.

Lawmakers refused to compel employers to justify a decision not to take a suitable candidate’s application further. Similarly, employers will not be required to justify why a specific candidate was not chosen.

However, they will need to provide the following information: 1) a list of the people they consider appropriate, 2) who they have called for interview or a skills assessment, 3) whether they have employed one of the candidates proposed, or 4) whether the position remains vacant.

The notification procedure will not apply to contracts lasting 14 calendar days or less. Neither will it apply to employment contracts offered to former apprentices or family members or to positions filled by staff (including interns) already employed within the employer’s own group.

The cantons will have the facility to ask the Federal Council to introduce a requirement to notify vacant positions for a specific profession for a maximum period of one year, if the employment rate for the canton in question is 8% or more (or 5% from 1 January 2020). This request can be submitted jointly by several cantons if they all meet the requirements.

Penalties

Employers that intentionally breach the requirement to communicate vacant positions or to offer an interview or skills assessment will be liable for a maximum fine of CHF 40,000. If they unintentionally fail to comply, the maximum fine will be CHF 20,000.

Conclusion

This issue is important, both in the minds of the population and for the Swiss economy, and the parliament and Federal Council have taken the steps required to offer more opportunities to Swiss workers and strengthen the implementation of legislation regarding foreign nationals. The idea of requiring employers to notify vacant positions in order to reduce additional inflows of foreign labour is a good one, so long as compliance with international agreements such as the AFMP is maintained. It is however impossible at this stage to predict whether the desired results will be achieved, as this is the first time such a measure has been taken in Switzerland.

The transitory period is welcome, as the new requirement will oblige firms, and smaller businesses in particular, to reorganise, train specialised staff and perhaps even create legal departments. It will undoubtedly increase administrative costs for companies.

Lastly, it is important to note that the Federal Council has the power to change the threshold at any time, should the state of the labour market render this necessary.

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