Anche l’avvocato presto soggetto alla Legge sul riciclaggio di denaro?

Lo scorso 1° giugno il Consiglio Federale ha aperto una nuova procedura di consultazione al fine di apportare un’ennesima modifica alla Legge federale sul riciclaggio di denaro (LRD).

Ultimo bersaglio delle autorità, «i consulenti», ovvero avvocati, notai, fiduciari o ancora contabili che forniscano prestazioni legate in particolare alla creazione, gestione o amministrazione di società e di trust. Secondo l’avamprogetto, tali persone saranno ormai soggette alla LRD allo stesso titolo degli intermediari finanziari e dei commercianti, e dovranno tassativamente rispettare alcuni obblighi di dovuta diligenza indicati nella LRD.

Concretamente sono contemplate le seguenti attività preparatorie ed effettive fornite a titolo professionale:

  • La creazione, l’amministrazione e la gestione di persone giuridiche e di dispositivi giuridici;
  • L’organizzazione degli apporti legati a tali attività;
  • L’acquisto e la vendita di società;
  • La messa a disposizione di un indirizzo o di locali destinati ad accogliere la sede delle strutture interessate;
  • L’esercizio della funzione di azionista a titolo fiduciario per queste entità («nominee shareholder») o l’assistenza nell’esercizio di tale funzione.

Si ricorda che attualmente tali attività sono soggette alla LRD solo quando valori patrimoniali di proprietà di terzi vengono accettati o custoditi in deposito, oppure se viene fornito un aiuto per investirli o trasferirli. Vale la stessa regola in caso di una società di domicilio che eserciti un’attività di organo societario. Invece la semplice consulenza che non generi flussi finanziari non è soggetta alla LRD. L’avamprogetto, riprendendo le raccomandazioni in merito emesse dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), instaura una vera novità nel diritto svizzero, in particolare per gli avvocati, la cui attività fino ad oggi era suddivisa esclusivamente in attività tradizionale (consulenza, difesa processuale, ecc.) e non tradizionale (trustee, gestore di patrimonio, ecc.).

Anche la creazione di una bozza di struttura ricadrà nel campo di applicazione della LRD.

Sono quindi coinvolti i trust e tutte le società offshore (operative o no) e le società di domicilio svizzere (la cui differenza con le società commerciali consiste nel fatto che il loro unico scopo è la detenzione e l’amministrazione di valori patrimoniali). Le società operative svizzere saranno escluse, dal momento che il consiglio federale ha ritenuto che solo le società straniere presentino rischi, vista l’esistenza di meccanismi di tutela nella costituzione delle persone giuridiche in Svizzera (conti di deposito, costituzione dinanzi a un notaio, rapporto di fondazione, ecc.).

Gli obblighi di diligenza previsti per «i consulenti» saranno globalmente gli stessi di quelli che incombono attualmente ai commercianti. Essi includeranno gli obblighi di verificare l’identità della controparte, di identificare l’avente economicamente diritto e di allestire e conservare documenti oltre a chiarire le circostanze e lo scopo della transazione commerciale. Gli avvocati dovranno quindi prendere delle misure organizzative appropriate.

In futuro, l'avvocato dovrà essere più vigilante.

Tuttavia, in caso di sospetto riciclaggio di denaro o di finanziamento di terrorismo, o se l’avvocato non sarà in grado di soddisfare i suoi obblighi di diligenza, dovrà solo rifiutare la relazione d’affari o mettervi termine. In particolare, l’avvocato non sarà tenuto ad informare l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Questo esonero è dovuto al fatto che le attività in questione non generano flussi finanziari (uno degli obiettivi dell’obbligo di comunicazione è appunto perseguire e confiscare i valori patrimoniali di origine criminale) e che conviene non intaccare la relazione di fiducia tra l’avvocato e il cliente (il segreto professionale).

Secondo il Consiglio federale l’efficacia del sistema sarà assicurata dal controllo di un’azienda di revisione (l’idea di assoggettare i consulenti a un ente di auto-regolazione come nel caso degli intermediari finanziari non è stata accettata). Essa dovrà denunciare al Dipartimento federale delle finanze (DFF) l’avvocato sospettato di aver infranto gli obblighi di diligenza che gli sono propri. Il consulente riceverà allora una multa fino a 500.000 CHF in caso di comportamento intenzionale, e fino a 150.000 se ha agito per negligenza.

Si noti anche che il Consiglio federale ha rinunciato ad instaurare degli obblighi di diligenza per le prestazioni di consulenza riguardanti l’acquisto o la vendita di beni immobili, ritenendo soddisfacente il sistema attuale (intervento delle banche, del notaio, ecc.).

Oltre ai problemi generati dal rischio di una perdita di fiducia tra l’avvocato e il cliente e alle questioni etiche (è forse più etico che un avvocato prepari una strategia di difesa per un cliente accusato di riciclaggio di denaro per evitargli la prigione permettendogli di continuare impunemente le sue pratiche?), questo nuovo progetto solleva difficoltà di ordine pratico.

Infatti, nella misura in cui l’avvocato interviene all’inizio del processo di costituzione dell’entità o del trust, o addirittura allo stadio della semplice riflessione, come potrà ragionevolmente determinare in anticipo se alla fine la struttura realizzata servirà da strumento di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo? Possiamo immaginare la frase velenosa del pubblico ministero che 10 anni più tardi dirà all’avvocato: «avrebbe dovuto sapere che il suo cliente aveva intenzioni poco raccomandabili nel creare la sua nuova società!»

Non c’è dubbio che il rischio di una sanzione penale tratterrà più di un avvocato dal fornire delle consulenze giuridiche in questo ambito, ma è probabilmente proprio questo l’obiettivo del GAFI. In ogni caso, i consulenti che oseranno entrare in questo settore cercheranno con tutti i mezzi di ottenere garanzie da parte dei loro clienti chiedendo loro di firmare certificazioni e clausole liberatorie.

La procedura di consultazione terminerà il prossimo 21 settembre, ma possiamo già scommettere che il dibattito parlamentare sarà molto animato.

Verso la soppressione delle azioni al portatore in Svizzera

Mercoledì 17 gennaio il Consiglio federale ha aperto una consultazione che durerà fino al 24 aprile 2018 al fine di sopprimere le azioni al portatore delle società anonime svizzere non quotate in borsa. Se un progetto di questo tipo dovesse entrare in vigore (verrà discusso in Parlamento nell’autunno 2018), le azioni al portatore esistenti verrebbero convertite per legge in azioni nominative. Le società sarebbero tenute ad adattare i propri statuti entro un termine massimo di due anni dopo l’entrata in vigore della nuova normativa.

Inoltre, se il progetto verrà approvato, le società terranno una lista degli aventi economicamente diritto delle azioni delle società (cognome, nome e indirizzo). Qualsiasi infrazione di notifica da parte dell’azionista o nella tenuta del registro da parte della società sarà oggetto di sanzioni penali (novità). Un azionista, un creditore o l’ufficiale del registro del commercio potrà inoltre rivolgersi al giudice affinché tale lacuna dell’organizzazione della società venga colmata.

La soppressione delle azioni al portatore rappresenterà, se verrà accettata, una piccola rivoluzione in Svizzera. Il nostro paese si conformerebbe ad altre piazze finanziarie come il Regno Unito, Singapore, Hong Kong o gli Stati Uniti. Tuttavia non bisogna ingannarsi: questo cambiamento non risulta da una volontà interna della Svizzera, ma dalla pressione internazionale esercitata dal Forum mondiale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, il quale sembra considerare ogni essere umano un criminale potenziale. La Svizzera intende adattare la sua legislazione al fine di essere giudicata positivamente (evitando quindi di ricevere sanzioni) nel prossimo esame da parte dei Pari che inizierà nel secondo semestre 2018.

Da un punto di vista giuridico, bisogna notare che le nuove disposizioni introdotte il 1° luglio 2015 dalla legge GAFI hanno portato a una notevole convergenza tra le azioni al portatore e le azioni nominative, al punto che le caratteristiche essenziali di queste due categorie di titoli di credito sono quasi identiche dal punto di vista dell’anonimato e del trasferimento. Per cui l’abolizione formale delle azioni al portatore prevista nel progetto non cambierà in modo sostanziale i diritti e gli obblighi degli azionisti.

Difatti, secondo la legislazione in vigore, chiunque acquisisca delle azioni al portatore è tenuto ad annunciare tale acquisizione alla società interessata entro un termine massimo di un mese. L’acquirente deve comunicare il proprio cognome e nome (in caso di persona fisica) o la propria ragione sociale (in caso di persona giuridica) e il proprio indirizzo.

L’identità dell’avente economicamente diritto delle azioni deve inoltre essere comunicata se la partecipazione raggiunge la quota del 25% del capitale azionario o dei diritti di voto in seguito all’acquisizione.

L’acquirente deve identificarsi per mezzo di un documento ufficiale d’identità provvisto di fotografia (passaporto, carta d’identità o patente di guida) oppure di un estratto del registro del commercio. Viene inoltre richiesto un documento che attesti l’acquisizione del titolo.

In caso di omissione e finché questi obblighi non sono adempiuti, l’azionista non può esercitare né i diritti sociali (per esempio il diritto di voto) né quelli patrimoniali (versamento dei dividendi) legati a tali azioni.

Secondo il nuovo progetto, i detentori di azioni al portatore che non si siano identificati presso la società come previsto dalle suddette norme dovranno riparare a tale omissione entro un termine di 18 mesi a partire dall’entrata in vigore della legge affinché venga effettuata la conversione delle azioni. Se le informazioni non verranno comunicate entro questo termine, essi perderanno definitivamente i loro diritti sulle azioni al portatore e queste verranno annullate. Il consiglio di amministrazione emetterà quindi delle azioni proprie della società per sostituirle. Queste saranno liberate per mezzo dei conferimenti acquisiti dalla società in seguito all’annullamento. Successivamente la società potrà disporre liberamente delle nuove azioni (vendita, distribuzione agli azionisti, annullamento e riduzione del capitale azionario, conservazione, ecc.).

Il progetto prevede inoltre che le società anonime (ma anche le imprese individuali, le società di persone, le altre persone giuridiche e le succursali) siano tenute a disporre di un conto bancario in Svizzera se esse raggiungono un fatturato di almeno 100.000 franchi nel corso dell’ultimo esercizio. Lo scopo è costringere le società a ricadere sotto la legislazione svizzera contro il riciclaggio di denaro, dal momento che le banche sono tenute a verificare l’identità della controparte e dell’avente economicamente diritto.

Oltre che dalle autorità, i registri delle società (registro degli azionisti e degli aventi economicamente diritto) potranno essere consultati dagli intermediari finanziari al fine di ottemperare ai loro obblighi legali. Attualmente l’idea di creare un registro centrale elettronico dei proprietari di azioni nominative non è stata accolta.

Infine i procuratori incaricati di rappresentare le succursali svizzere di società aventi la loro sede principale all’estero dovranno poter accedere alle informazioni relative agli azionisti della sede principale all’estero e agli aventi economicamente diritto, e dovranno poter trasmettere tali informazioni alle autorità e agli intermediari finanziari. Tuttavia, quest’obbligo è solo una semplice prescrizione d’ordine e non è prevista nessuna sanzione, ma l’impossibilità di fornire tutte queste informazioni rischia di spingere gli intermediari finanziari a rifiutare la relazione d’affari.

Come abbiamo notato, questa modifica legislativa non dovrebbe portare grandi cambiamenti in Svizzera sul piano del diritto societario. L’impatto è soprattutto psicologico, visto che il diritto in materia di società anonima risale al 1936! Quindi non possiamo che rammaricarci di fronte a questi continui diktat imposti da organismi sovranazionali. D’altra parte ci si può chiedere se queste misure siano veramente efficaci. Il vero criminale non avrà scrupoli a fabbricare un documento falso e a usare un prestanome come proprietario delle sue azioni. Non sarà certo la minaccia di una multa a dissuaderlo.

In ogni caso, non è mai stato così difficile per la società “anonima” conservare il proprio nome!